Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 30 dic 1948
Costituito l'ufficio definitivo di presidenza, il Consiglio procede, a norma dell'art. 36 dello Statuto, alla elezione del presidente della Giunta regionale e successivamente alla nomina dei componenti della Giunta medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-18