Art. 24
Accordo

Art. 24

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In vigore dal 12 mar 1949
1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di comune accordo e se del caso, su parere della Commissione consultiva mista, le misure di dettaglio necessarie alla loro cooperazione per l'esecuzione del presente Accordo. 2. Esse si scambieranno regolarmente ogni informazione utile per assicurare detta esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-24