Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 gen 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dell'leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 31. - CONSOLI
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