Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, sulla istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali; Visto il regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge predetta; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le lettere h) ed i) dell'art. 43 ed e) e f) dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: art. 43, lett. h) "dispone, entro i limiti del bilancio, le spese superiori a L. 1.000.000"; art. 43, lett. i) "approva i contratti per le forniture di importo superiore a L. 1.000.000 e ne determina le modalità di concessione e di esecuzione"; art. 45, lett. e) "ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 1.000.000"; art. 45, lett. f) "disporre la stipula dei contratti per le forniture di importo inferiore a L. 1.000.000".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-09;1554#art-1