Art. 9
Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 9

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In vigore dal 24 gen 1989
Gli uffici, enti o privati indicati nel precedente articolo, possono effettuare la vendita direttamente, o, sotto la propria responsabilità, per mezzo di privati ed enti da loro indicati. Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore è autorizzato a trattenere a titolo di compenso e di rimborso spese una percentuale stabilita dal Ministero delle finanze in misura non superiore al 20% del prezzo stesso. Inoltre l'Amministrazione può corrispondere all'ente o al privato concessionario della pubblicità e della vendita dei biglietti, ai sensi dell', una percentuale a titolo di compenso e di rimborso spese, in misura tale da non superare comunque con la percentuale massima stabilita nel comma precedente, il 35% complessivo del prezzo del biglietto. Per assicurare la vendita nei giorni intercorrenti fra la data di chiusura della lotteria e quella della estrazione, è in facoltà dell'Amministrazione di cedere al concessionario o agli incaricati della vendita, biglietti senza possibilità di resa, concedendo per essi un'ulteriore percentuale nella misura non superiore al 10%, oltre quella del 20% come sopra stabilito, determinata di volta in volta dal Comitato generale per i giochi. L'ente o privato concessionario è tenuto a garantire, all'atto della concessione, un minimo complessivo di massa premi, e ad assicurare inoltre un minimo di biglietti venduti. La concessione è accordata previo rilascio di idonee garanzie da parte del concessionario, per l'esatto adempimento degli obblighi da lui assunti. Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire nei singoli atti di concessione le forme di pubblicità che dovranno essere eseguite dal concessionario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-9