Art. 8
Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 8

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In vigore dal 24 gen 1989
1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda. 2. Possono inoltre essere incaricati della vendita: a) gli uffici postali; b) enti pubblici e privati, nonché persone fisiche. 3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-8