Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 8
8 / 27In vigore dal 24 gen 1989
1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di
monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda.
2. Possono inoltre essere incaricati della vendita:
a) gli uffici postali;
b) enti pubblici e privati, nonché persone fisiche.
3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-8