Art. 26-bis
Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 26-bis

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In vigore dal 24 gen 1989
Alla chiusura dell'esercizio, l'eccedenza delle entrate rispetto alle somme impegnate e le economie realizzate nella gestione dei residui sono versate in entrata al bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-26-bis