Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 26-bis
27 / 27In vigore dal 24 gen 1989
Alla chiusura dell'esercizio, l'eccedenza delle entrate rispetto alle somme impegnate e le economie realizzate nella gestione dei
residui sono versate in entrata al bilancio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-26-bis