Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 22
22 / 27In vigore dal 26 apr 1949
I premi delle lotterie nazionali sono esenti dalla Imposta di ricchezza mobile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-22