Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 2
2 / 27In vigore dal 24 gen 1989
1. Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali, da presentare al Ministro delle finanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-2