Art. 2
Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 2

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In vigore dal 24 gen 1989
1. Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali, da presentare al Ministro delle finanze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-2