Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 10
10 / 27In vigore dal 12 apr 1990
Sono considerati venduti tutti i biglietti che non vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione.
L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto.
Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati... ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale.
I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta.
Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono.
Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale.
Con decreto del Ministro per le finanze, viene fissato il termine, prima dell'estrazione, in cui deve essere provveduto alla consegna dei biglietti invenduti ed al relativo annullamento. I biglietti non restituiti entro tale termine o restituiti sprovvisti di matrice, si considerano come venduti.
Non è ammessa la restituzione di mezzi biglietti invenduti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-10