Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 set 1948
La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana è di L. 15 per ogni conversazione fino a cinque minuti. Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento. Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-01;1153#art-3