Art. 2

Art. 2

2 / 7
In vigore dal 3 ott 1948
Le domande debbono essere presentate alla Direzione generale del tesoro nel termine e con le modalità stabiliti nell' del decreto medesimo, in quattro copie, allegando i documenti probatori del danno, in originale o in copia notarile, redatti in lingua italiana o francese ed eventualmente il mandato speciale per la rappresentanza del danneggiato davanti all'Ufficio o alla Commissione. Una copia della domanda viene restituita all'interessato con il timbro dell'Ufficio ricevente e con la indicazione della data del ricevimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-07;1190#art-2