Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, che ha Istituito l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, modificato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che ha approvato lo stato di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1947-48; Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al cap. 31 dello stato di previsione medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, è disponibile l'intero stanziamento di L. 16.000.000; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, iscritto al cap. 31 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1947-48, è autorizzato un primo prelevamento di lire 1.000.000 che vengono assegnate al cap. 24 "spese di liti e arbitraggi" dello stato di previsione medesimo. Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1947-48. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1948 EINAUDI TUPINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 102. - FRASCA
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