Art. 2
2 / 2In vigore dal 15 lug 1948
I collocamenti a riposo e le dispense dal servizio di cui al presente decreto saranno effettuati entro il 30 giugno 1948 e con decorrenza non posteriore alla data predetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1948
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-09;802#art-2