Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 lug 1948
I collocamenti a riposo e le dispense dal servizio di cui al presente decreto saranno effettuati entro il 30 giugno 1948 e con decorrenza non posteriore alla data predetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1948 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. - FRASCA
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