Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 10 lug 1949
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1948 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - SARAGAT Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 1 - FRASCA
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