Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive aggiunte e modificazioni; Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1039; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1948 fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) e del Banco di Napoli, per la concessione della ferrovia Circumflegrea.
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