Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1948, n. 195;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, è autorizzata la prelevazione di L. 5.000.000 che si inscrivono al capitolo di nuova istituzione, n. 397-bis "Contributo straordinario all'Ente nazionale delle casse rurali agrarie ed enti ausiliari" dello stato di previsione medesimo per l'indicato esercizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 130. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;705#art-1