Art. 1
In vigore dal 22 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, con il quale furono approvati gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Le imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare, di cui all' del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e quelle che motivano l'idoneità al servizio con ridotta attitudine militare, sono specificate dagli annessi elenchi A e B, firmati dal Ministro per la difesa.
Detti elenchi sostituiscono quelli approvati con regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
FACCHINETTI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 192. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-rd-1