Art. 12
Elenco B

Art. 12

110 / 115
In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza totale di uno o più dita delle mani o dei piedi, che non sia causa di inabilità assoluta. La mancanza parziale di più dita fra le due mani o fra i due piedi, non contemplate nell'elenco A, tale da disturbare il maneggio delle armi o da ostacolare la marcia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-eb-12