Elenco B
Art. 12
110 / 115In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza totale di uno o più dita delle mani o dei piedi, che non sia causa di inabilità assoluta. La mancanza parziale di più dita fra le due mani o fra i due piedi, non contemplate nell'elenco A, tale da disturbare il maneggio delle armi o da ostacolare la marcia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-eb-12