Art. 98
Elenco A

Art. 98

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In vigore dal 22 giu 1948
Le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo elenco, ma che rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo osservazione in ospedale militare. Avvertenza. - L'individuo affetto da diverse infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato, in seguito ad osservazione, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare. NB. - Vedere , elenco B. Visto, il Ministro per la difesa FACCHINETTI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-98