Art. 88
Elenco A

Art. 88

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In vigore dal 22 giu 1948
Le malattie e gli esiti di lesioni dello scroto, dei testicoli, delle vie seminali e della prostata evidentemente gravi e croniche, dopo osservazione in ospedale militare, e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità. NB. - Per le forme tubercolari, vedi .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-88