Art. 60
Elenco A

Art. 60

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In vigore dal 22 giu 1948
Le affezioni gravi o croniche del palato osseo o molle e dei mascellari, dopo osservazione in ospedale militare; se giudicate suscettibili di utili modificazioni, oltre il periodo della rivedibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-60