Art. 58
Elenco A

Art. 58

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In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini. La mancanza o la carie estesa del maggior numero di denti con evidente insufficienza della mastificazione. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. NB. - Il perito indicherà sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati (vedi , elenco B).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-58