Elenco A
Art. 58
58 / 115In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini.
La mancanza o la carie estesa del maggior numero di denti con evidente insufficienza della mastificazione.
Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.
NB. - Il perito indicherà sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati (vedi , elenco B).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-58