Art. 23
Elenco A

Art. 23

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In vigore dal 22 giu 1948
Le lussazioni permanenti, antiche e mal ridotte o facilmente recidivanti, a carico di qualcuna delle articolazioni principali o di qualsiasi articolazione importante per la sua specifica funzione. L'anchilosi, la rigidità articolare, i corpi mobili articolari, quando ostacolino la funzione di un'articolazione principale od importante per le esigenze del servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-23