Art. 13
Elenco A

Art. 13

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In vigore dal 22 giu 1948
Le emopatie sistematiche (leucemia, granulomi, ecc.) o gravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche, anemia aplastica primitiva, ecc.), accertate con osservazione in ospedale militare. Quelle non sistematiche, non gravi e modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. Avvertenza. - Le emopatie debbono essere sempre diagnosticate mediante esame del sangue (conta dei globuli, emometria, esame istologico e parassitario, formula leucocitaria) ed eventualmente anche con gli altri esami che si reputino necessari (esami delle feci per l'anchilosoma, il botriocefalo, ecc.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-13