Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 28 nov 1948
La revisione contabile-amministrativa sarà effettuata da un Collegio sindacale nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e composto di due rappresentanti del Ministero stesso e di un rappresentante del Ministero del tesoro. Detti rappresentanti durano in carica un triennio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-9