Art. 11
11 / 12In vigore dal 28 nov 1948
Il personale appartenente, alla data del presente decreto, all'istituto zootecnico di Bosa, e all'Ovile sardo di Cagliari, salvo quanto disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato.
All'Istituto zootecnico per la Sardegna sarà provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall' del presente decreto, mediante il personale contemplato nel primo comma che, a giudizio del presidente dell'Istituto, sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi.
Tale personale ferma restando la posizione giuridica ed economica d'impiego da esso rivestita alla data del presente decreto, presso gli enti di cui al primo comma, verrà trattenuto alla dipendenza dell'Istituto zootecnico per la Sardegna in via, provvisoria e comunque non oltre la emanazione del predetto regolamento, dalla cui data cesserà dal servizio qualora il regolamento non statuisca diversamente.
Il personale trattenuto ai sensi del precedente comma non acquisisce alcun diritto al collocamento nei ruoli organici da istituire con il suindicato regolamento, e, in caso di cessazione dal servizio, ad esso compete il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo.
Fino a quando non sarà emanato il succitato regolamento la direzione dell'Istituto zootecnico per la Sardegna è conferita, per incarico dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, a persona particolarmente specializzata in zootecnia,
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-11