Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 453/5 del 12 dicembre 1947 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cremona, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cremona è autorizzata ad acquistare dai signori Etelredo Baresi, avv. Pietro Boschi e ing. Manfredo Bellini mq. 6530 di terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati al prezzo complessivo di 2.900.000 lire, giusta la deliberazione n. 453/5 del 12 dicembre 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 DE NICOLA TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 155. - FRASCA
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