Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; Decreta: Articolo unico. L'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è modificato come appresso: "Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun Ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui all'art. 38-bis della legge. Analogamente verrà provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonché alla distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo. Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso il capitolo corrispondente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 212. - FRASCA
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