Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 12 giu 1948
Il terzo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente: "Copia dei regolamenti è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle finanze, a cura del presidente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-26