Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 12 giu 1948
L' è sostituito dal seguente: "Presso ogni Sezione è costituita una Commissione di sezione. La Commissione è composta del presidente della Società, che la presiede, e di autori e di editori o produttori, designati dalle rispettive associazioni di tutela di interessi di categoria, come segue: per la Sezione lirica: un autore della musica, da autore della parte letteraria di opere liriche e due editori di dette opere; per la Sezione musica: sei autori della musica, di cui due di brani staccati di opere liriche, operette e riviste, oratori, balli e balletti musicali e composizioni sinfoniche, e quattro di composizioni varie; quattro autori di parole di composizioni varie, dieci editori di musica; per la Sezione drammatica, operette e riviste: cinque autori di opere drammatiche, due autori di operette o riviste (di cui un compositore), tre concessionari di opere drammatiche, due editori di operette e riviste; per la Sezione cinema: un autore di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche e tre produttori di opere cinematografiche; per la Sezione opere letterarie ed arti figurative: due autori e due editori di opere letterarie. La designazione deve cadere su appartenenti alla categoria, che siano iscritti alla Società almeno da cinque anni. L'atto formale di nomina dei membri delle Commissioni è emanato dal presidente della Società. Ogni Commissione di sezione nella sua prima adunanza provvede alla nomina di un vice presidente. Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario".
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