Art. 11
11 / 28In vigore dal 12 giu 1948
L' è sostituito dal seguente:
"Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria della Società.
Esso inoltre delibera:
1) sul regolamento del personale e sul regolamenti interni di amministrazione;
2) sulla misura delle quote sociali e delle provvigioni dovute dagli iscritti di cui al precedente articolo 13-bis;
3) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.
Esso, in fine, propone all'approvazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite:
a) il conto consuntivo annuale delle entrate e delle spese;
b) il regolamento generale;
c) l'assunzione dei servizi indicati nel secondo comma dell'art. 181 della legge.
Il Consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite, alla quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-11