Art. 1
1 / 28In vigore dal 12 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.);
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, che modifica la denominazione dell'Ente italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in "Società italiana degli Autori ed Editori" (S.I.A.E.);
Visto il regio decreto 25 maggio 1946, concernente la nomina del presidente della Società italiana degli Autori ed Editori;
Visto il decreto luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416;
Visto l' del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Allo statuto della Società italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), approvato con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-1