Art. 2

Art. 2

2 / 5
In vigore dal 27 ago 1948
Agli uffici di cui al precedente articolo sono deferite le attribuzioni spettanti alle Amministrazioni centrali dei seguenti Ministeri: Interno, Africa italiana, Grazia e Giustizia, Finanze, Tesoro, Pubblica istruzione, Agricoltura e Foreste, Industria e Commercio, Lavoro e Previdenza sociale, Commercio con l'estero, Bilancio, nonché alle rispettive Ragionerie centrali, per quanto concerne la revisione dei conti indicati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180. Per il Ministero dei lavori pubblici e per la Ragioneria centrale presso detta Amministrazione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono deferite al Magistrato alle acque e ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, istituiti con la legge 5 maggio 1907, n. 257, il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e con il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e successive modificazioni, ed alle rispettive Ragionerie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;1059#art-2