Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 apr 1948
A decorrere dal 1 aprile 1948, il Ministero delle finanze è autorizzato a collocare fuori ruolo, a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari del ruolo amministrativo centrale di cui uno di grado 5° a disposizione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e l'altro di grado 6° a disposizione del Ministero dell'interno. La facoltà prevista dal primo comma cesserà di avere efficacia quando cesserà l'assegnazione rispettivamente all'istituto nazionale gestione imposte di consumo ed al Ministero dell'interno o comunque i funzionari collocati fuori ruolo in base alla facoltà stessa cesseranno di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-11;310#art-2