Art. 1
1 / 2In vigore dal 4 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contraente disposizioni riguardanti la posizione Dei funzionari fuori ruolo;
Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 898;
Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384, riguardante il collocamento ruolo di personale di contatto della Ragioneria generale dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1436, contenente nuove disposizioni circa il collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, concernente modificazioni all'ordinamento dell'istituto Poligrafico dello Stato;
Ritenuta la necessità di disposizioni integrative per il collocamento fuori ruolo del personale della, Ragioneria generale dello Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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Fermo restando il numero complessivo dei funzionari della carriera di concetto della, Ragioneria generale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo a norma dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1436, con l'aggiunta del posto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, è dalla facoltà al Ministro per il tesoro di collocare fuori ruolo un funzionario di grado 4° e non oltre venticinque funzionari dei gradi 5° e 6°, dei quali non più di sei di grado 5°.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-10;364#art-1