Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 10 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le nuove proposte di modificazioni allo statuto avanzate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione; Riconosciuto la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni proposte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Art. 39. - All'elenco delle materie complementari per il corso di laurea in farmacia viene aggiunto l'insegnamento di "idrologia" Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1948 DE NICOLA GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 27. - FRASCA
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