Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Decreta:
È approvata e resa esecutoria la convenzione 27 febbraio 1948, addizionale all'atto di concessione dell'esercizio della tramvia di Udine-San Daniele, stipulata fra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante della "Società Anonima Trasporti Interurbani" (S.A.T.I.) con sede in Udine, per la proroga sino al 15 aprile 1950 dell'esercizio di tale tramvia da parte della predetta Società.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1948
DE NICOLA
CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 155. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-27;336#art-1