Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso, minacciato da una frana, fu incluso nell'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, di cui alla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1160, con cui l'abitato suddetto fu cancellato dall'elenco summenzionato; Ritenuto che, in conseguenza di una ripresa del movimento franoso, si ravvisa la necessità di un nuovo intervento diretto dello Stato per l'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2181, emesso nell'adunanza del 10 novembre 1947; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948 DE NICOLA TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 49. - FRASCA
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