Art. 5
5 / 6In vigore dal 3 mag 1948
Se il giudice decide che non si debba, concedere l'estradizione, il Ministro per la giustizia, ne informa immediatamente il Ministro per gli affari esteri. In tal caso l'autorità di pubblica sicurezza, secondo accordi con il Ministro per gli affari esteri, può prendere in consegna l'arrestato e tenerlo a disposizione per l'eventualità che il Paese richiedente sottoponga la questione agli Ambasciatori di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e U.R.S.S. secondo quanto previsto nel paragrafo 3 dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-26;363#art-5