Art. 4
4 / 6In vigore dal 3 mag 1948
La Sezione istruttoria delibera in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, l'imputato o il condannato, se ne ha fatto domanda, e il difensore qualora si presenti.
Essa esamina se il fatto, per il quale l'individuo richiesto è imputato o condannato, costituisce crimine di guerra o reato di tradimento o di collaborazione col nemico, tenendo conto delle leggi del Paese che lo richiede e di cui egli è cittadino e dei principi di diritto internazionale in materia; esamina altresì in ogni caso se dagli atti e documenti comunicati risultano sufficienti indizzi di reità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-26;363#art-4