Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542; 22 agosto 1947, n. 807, e 27 dicembre 1947, n. 1446; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947 - 1948, sono disponibili L. 163.760.000; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947 - 1948, è autorizzata una sesta prelevazione di lire cinque milioni che si inscrivono al capitolo n. 46 "Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri" del medesimo stato di previsione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 17. - FRASCA
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