Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 feb 1948
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1948 DE NICOLA SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948. Atti del Governo, registro n 17, foglio n. 47. - FRASCA
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