Art. 82 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 82

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32

In vigore dal 21 feb 1948
Salvo le maggiori pene stabilite dall' pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da L. 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-82