Art. 79 · D. L. 10 mario 1946, n. 74, art. 16
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 79

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D. L. 10 mario 1946, n. 74, art. 16

In vigore dal 21 feb 1948
Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal terzo comma dell'art. 12 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.
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