Art. 75 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 74
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 75

76 / 96

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 74

In vigore dal 21 feb 1948
Nei casi indicati negli , primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siasi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non interiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-75