Art. 70 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 70

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69

In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà, degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Storico versioni

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