Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Capo II
Art. 7
7 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 10 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, artt. 6 e 27
In vigore dal 21 feb 1948
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-7