Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VI
Art. 68
69 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 67
In vigore dal 28 ago 1954
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell', con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.
È proclamato eletto il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero, ha luogo l'elezione di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione, fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità, è preferito il candidato più anziano. 1a
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 1953, n. 148 ha disposto (con l'articolo unico, comma 4) che "Per la elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta" rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonche' della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione."
- La L. 31 luglio 1954, n. 615 nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 31 marzo 1953, n. 148 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati." Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-68