Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo V
Art. 65
66 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 81 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-65